Cassazione civile Ordinanza n. 12494 del 16 Giugno 2016 commento (PDF 8 PAGINE)
Il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito. In ambito tributario questo principio si traduce nella possibilità per l’Amministrazione finanziaria di notificare comunque al socio sussidiariamente responsabile il titolo esecutivo rappresentato dalla cartella di pagamento, senza attendere l’esito infruttuoso dell’esecuzione a carico della società.
IL CASO
IL COMMENTO
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Isbn: 2499-5797